Termini e condizioni generali (GTC)

§ 1 - Ambito di applicazione

(1) Tutte le consegne di beni e servizi e tutte le offerte della suddetta società del Gruppo ANDERMATT, Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Svizzera (di seguito denominata ANDERMATT) sono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali (di seguito denominate CG). Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti che ANDERMATT conclude con i propri clienti in merito alle consegne, ai servizi o ad altre transazioni commerciali offerte da ANDERMATT, a meno che la loro validità non sia espressamente esclusa per iscritto.

(2) Le CGV si applicheranno anche a tutte le future consegne di beni, servizi o offerte al cliente, anche se non sono state nuovamente concordate separatamente.

(3) I termini e le condizioni dei clienti o di terzi si applicano nella misura in cui sono coerenti con i presenti Termini e Condizioni. In caso di contraddizione, si applicheranno le Condizioni Generali di ANDERMATT, anche se ANDERMATT non ne richiede separatamente l'applicazione nei singoli casi. Anche se ANDERMATT fa riferimento a una lettera che contiene o fa riferimento ai termini e alle condizioni del cliente o di una terza parte, ciò non costituisce un accordo sulla validità di tali termini e condizioni.

(4) ANDERMATT comunicherà eventuali modifiche alle CGV pubblicandole sul proprio sito web e fornendo un avviso corrispondente.

§ 2 - Natura e uso dei prodotti

(1) La qualità dei prodotti è concordata: I prodotti sono principalmente prodotti agricoli industriali e naturali le cui proprietà biologiche, fisiche e chimiche devono essere prese in considerazione al momento dell'acquisto e dell'utilizzo. La gamma di differenze naturali all'interno di una classe di prodotti fa parte delle caratteristiche del prodotto e non costituisce un difetto.

(2) Le offerte di prodotti sono rivolte a persone specializzate. Il possesso e l'utilizzo dei prodotti ordinati da parte del cliente sono in parte soggetti a requisiti e restrizioni legali, la cui osservanza è responsabilità del cliente. Il cliente deve richiedere una consulenza professionale in merito al possesso e all'utilizzo dei prodotti.

§ 3 - Offerta e conclusione del contratto

(1) Tutte le offerte di ANDERMATT sono soggette a modifiche e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un periodo di accettazione specifico. Il contratto sarà concluso solo dopo la conferma dell'ordine da parte di ANDERMATT.

(2) Il rapporto giuridico tra ANDERMATT e il cliente sarà regolato dalla conferma d'ordine scritta di ANDERMATT, comprese le presenti CGV, in assenza di un contratto legalmente vincolante firmato da entrambe le parti.

(3) Le informazioni fornite da ANDERMATT in merito all'oggetto della consegna o del servizio (in particolare per quanto riguarda il peso lordo, le dimensioni della scatola, i valori di utilità, le tolleranze o i dati tecnici) sono solo approssimative, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una conformità esatta o questa sia espressamente concordata come qualità. In caso contrario, non sono caratteristiche garantite, ma descrizioni o caratterizzazioni della consegna o del servizio. Le deviazioni abituali e le deviazioni che si verificano a causa di normative legali o che rappresentano miglioramenti tecnici, così come la sostituzione di prodotti con prodotti alternativi equivalenti, sono consentite nella misura in cui non compromettono l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

(4) Per quanto riguarda la proprietà o i diritti di proprietà industriale delle offerte, dei preventivi di spesa e dei documenti e ausili messi a disposizione del cliente da ANDERMATT, si fa riferimento al paragrafo 8.

(5) Oltre alle presenti CGC, si applicano gli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale (ICC, Parigi) nella loro versione attuale.

§4 Prezzi e pagamenti

  (1) I prezzi si applicano all'ambito dei servizi e della consegna elencati nella conferma d'ordine. Servizi aggiuntivi o speciali saranno fatturati separatamente. Se non diversamente concordato contrattualmente, i prezzi sono espressi in valuta locale presso la sede legale di ANDERMATT, escluso l'imballaggio, più l'IVA, ove applicabile, i dazi doganali in caso di consegne all'esportazione, nonché le tasse e gli altri oneri pubblici. I supplementi per l'imballaggio e il trasporto sono definiti nei cataloghi, nei listini prezzi e nel negozio online.

  (2) ANDERMATT si riserva il diritto di adeguare i prezzi nel caso in cui i tassi di manodopera o i prezzi dei materiali cambino significativamente tra il momento dell'offerta e la conferma dell'ordine. ANDERMATT non sarà vincolata ai prezzi degli ordini precedenti nel caso di ordini successivi.

  (3) In assenza di un accordo scritto contrario, il prezzo delle consegne e dei servizi dovrà essere pagato senza detrazioni 30 giorni dopo la data della fattura. La data di ricevimento presso la sede legale di ANDERMATT sarà determinante per la data di pagamento. Se non espressamente concordato diversamente, i pagamenti saranno effettuati gratuitamente all'ufficio pagamenti di ANDERMATT specificato nella fattura. I termini di pagamento concessi saranno annullati e i crediti in sospeso diventeranno immediatamente esigibili se il cliente non adempie agli obblighi materiali nei confronti di ANDERMATT o di terzi senza fornire un motivo giustificabile o se il cliente ha fornito informazioni inesatte sulla sua affidabilità creditizia.

  (4) Il cliente sarà in mora alla scadenza del periodo di pagamento in conformità al paragrafo precedente e ANDERMATT potrà richiedere gli interessi di mora e ulteriori danni per mora. Se il cliente è in mora nel pagamento, ANDERMATT avrà il diritto di richiedere interessi di mora pari al 7%.

 (5) La compensazione con le contropretese del cliente o la trattenuta dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo se le contropretese sono incontestate o sono state riconosciute con sentenza dichiarativa. ANDERMATT avrà il diritto di inoltrare il reclamo a un partner di recupero crediti (lntrum AG) dopo che il cliente è inadempiente. Quest'ultimo avrà il diritto di addebitare le spese di elaborazione e gli interessi in conformità con il sito www.fairpay.ch.

  (6) ANDERMATT avrà il diritto di eseguire o rendere le consegne o i servizi in sospeso solo a fronte di un pagamento anticipato o di una garanzia se, dopo la conclusione del contratto, ANDERMATT viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo l'affidabilità creditizia del cliente e che mettono a rischio il pagamento dei crediti in sospeso di ANDERMATT da parte del cliente.

§ 5 - Consegna e tempi di consegna

(1) Se non diversamente concordato contrattualmente, le consegne saranno effettuate presso lo stabilimento FCA ANDERMATT.

(2) Le scadenze e le date per le consegne e i servizi promessi da ANDERMATT sono sempre approssimative, a meno che non sia stata espressamente promessa o concordata per iscritto una scadenza o una data fissa. I tempi di consegna sono indicati in giorni lavorativi. Se è stata concordata la spedizione della merce, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna al terzo incaricato del trasporto.

(3) I prodotti vivi vengono spediti nel momento ideale per l'applicazione o la semina senza che il cliente specifichi la data di consegna desiderata. Si applicano le informazioni relative al rispettivo prodotto presenti nel catalogo o sul sito web di ANDERMATT. Nel caso di prodotti vivi, i tempi di consegna possono arrivare fino a 16 giorni lavorativi.

(4) Il rispetto dei termini di consegna richiede che il cliente effettui puntualmente i pagamenti anticipati concordati e adempia ad altri obblighi. Se il cliente non adempie a queste condizioni in tempo utile, il termine di consegna sarà prorogato di conseguenza.

(5) Se non diversamente concordato per iscritto, il Cliente non avrà il diritto di modificare successivamente un ordine confermato da ANDERMATT. Se ANDERMATT accetta la modifica di un ordine in via eccezionale, ANDERMATT fisserà contestualmente una nuova data di consegna.

(6) Se il trasporto non è stato concordato, la messa a disposizione della merce presso lo stabilimento per il ritiro o la notifica di disponibilità alla spedizione sarà sufficiente per ANDERMATT per adempiere al contratto.

(7) ANDERMATT non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio guerre, atti di terrorismo, sommosse, scioperi, serrate legali, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, pandemie, disastri naturali). (ad esempio, guerra, atti di terrorismo, sommosse, scioperi, serrate legali, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, pandemie, ostruzioni causate da forze della natura (eruzioni vulcaniche o simili), attacchi di hacker alla merce).), attacchi di hacker al sistema informatico di ANDERMATT, ostacoli dovuti a normative nazionali o internazionali di diritto del commercio estero, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere i necessari permessi ufficiali, provvedimenti ufficiali o mancata consegna, consegna errata o intempestiva da parte dei fornitori) per i quali ANDERMATT non è responsabile. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione significativamente più difficile o impossibile per ANDERMATT e l'impedimento non è solo di natura temporanea, ANDERMATT avrà il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di natura temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati o le date di consegna o di esecuzione saranno posticipate del periodo dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il cliente non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o il servizio a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata ad ANDERMATT.

(8) ANDERMATT avrà il diritto di effettuare consegne parziali se la consegna parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale, se la consegna della restante merce ordinata è garantita e se il cliente non deve sostenere spese aggiuntive o costi supplementari significativi, a meno che ANDERMATT non accetti di sostenere tali costi.

(9) Il cliente avrà diritto a richiedere un ragionevole risarcimento per il ritardo nelle consegne se ANDERMATT è dimostrabilmente responsabile del ritardo, se il cliente ha inviato un sollecito per il ritardo e se il cliente può dimostrare di aver subito un danno a causa del ritardo. Se il cliente è assistito da una consegna sostitutiva, la richiesta di risarcimento per il ritardo decade.

(10) Wegen Verspätung einer Lieferung hat der Kunde keine Rechte und Ansprüche ausser denjenigen, welche in § 5 dieser AGB ausdrücklich genannt wurden. Im Übrigen ist die Haftung der ANDERMATT auf Schadenersatz nach Massgabe von § 9 dieser AGB beschränkt.

§ 6 - Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio

(1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale sarà la sede legale di ANDERMATT, salvo accordi diversi.

(2) La scelta del metodo di spedizione e dell'imballaggio è a discrezione di ANDERMATT.

(3) Se non diversamente concordato per iscritto, il rischio passerà al cliente al momento della consegna della merce (per cui sarà determinante l'inizio del processo di carico) al terzo designato per effettuare la spedizione. Ciò vale anche nel caso in cui vengano effettuate consegne parziali o nel caso in cui ANDERMATT abbia assunto altri servizi (ad esempio la spedizione). Se la spedizione o la consegna è ritardata a causa di una circostanza di cui il cliente è responsabile, il rischio passerà al cliente dal giorno in cui ANDERMATT ha notificato al cliente che la merce è pronta per la spedizione.

(4) I beni consegnati, anche se presentano difetti minori, saranno accettati dal cliente senza pregiudicare i suoi diritti di garanzia. In caso di significative divergenze rispetto al contratto o di gravi difetti, il cliente dovrà dare ad ANDERMATT la possibilità di correggerli entro un ragionevole periodo di tempo.

§ 7 - Garanzia

(1) ANDERMATT si impegna, su richiesta scritta del cliente, a riparare o sostituire nel più breve tempo possibile, a sua discrezione, qualsiasi merce che diventi palesemente difettosa o inutilizzabile a causa di materiale scadente, produzione difettosa, sviluppo o lavorazione prima della scadenza del periodo di garanzia legale o contrattuale.

Piante: Non viene fornita alcuna garanzia di crescita. Tuttavia, si garantisce una crescita vigorosa. Verrà fornita una sostituzione se un organismo nocivo compromette in modo significativo la crescita, la resa e il valore ornamentale di una pianta. Il cliente deve dimostrare che la pianta era già infetta dall'organismo nocivo al momento dell'acquisto. La garanzia è valida fino al valore della fattura. Anche la garanzia di autenticità varietale viene fornita solo fino al valore della fattura.

Organismi benefici: Gli organismi benefici sono esseri viventi. La garanzia dura per la rispettiva durata descritta nel foglio illustrativo del prodotto o alla data di scadenza. Il risarcimento è limitato al valore della fattura.

(2) La merce consegnata deve essere accuratamente ispezionata per verificare la presenza di difetti e altre caratteristiche subito dopo la consegna al cliente o alla terza parte designata dal cliente. Le piante o gli organismi benefici (di seguito denominati anche "prodotti viventi") devono essere controllati per verificarne l'attività prima della spedizione. Se il cliente riceve merce di qualità inferiore per qualsiasi motivo, deve segnalarlo immediatamente ad ANDERMATT.

(3) La merce si considera approvata se ANDERMATT non ha ricevuto una comunicazione di difetti evidenti o altri difetti riconoscibili durante un'ispezione immediata e accurata entro due giorni, nel caso di insetti benefici, immediatamente dopo la consegna della merce, o altrimenti entro sette giorni dalla scoperta del difetto o dal momento in cui il difetto è stato riconoscibile dal cliente durante il normale utilizzo della merce senza un'ispezione più accurata. Su richiesta di ANDERMATT, la merce rifiutata sarà restituita ad ANDERMATT in porto franco. Se il reclamo è giustificato, ANDERMATT rimborserà i costi del metodo di spedizione più favorevole.

(4) I prodotti vivi hanno una durata di conservazione limitata e requisiti specifici per quanto riguarda l'intervallo di temperatura. Il cliente deve quindi assicurarsi che qualcuno possa accettare la consegna il giorno stesso e che gli organismi benefici vengano applicati il prima possibile. Se possibile, gli organismi benefici devono essere conservati nel frattempo secondo le istruzioni.

(5) Poiché ANDERMATT non è in grado di controllare l'uso corretto dei prodotti nella pratica, ANDERMATT garantisce solo che la qualità dei prodotti è coerente al momento della consegna.

(6) Il cliente dovrà dare ad ANDERMATT la possibilità di esaminare il reclamo, in particolare i beni danneggiati e il loro imballaggio dovranno essere messi a disposizione di ANDERMATT per l'ispezione. Se il cliente si rifiuta di farlo, ANDERMATT sarà esonerata dalla responsabilità per i difetti.

(7) ANDERMATT avrà la possibilità di correggere il difetto entro un periodo di tempo ragionevole. Se il cliente richiede la rettifica a causa di un difetto, ANDERMATT sceglierà a sua ragionevole discrezione se rettificare il difetto stesso o se consegnare in sostituzione merce priva di difetti.

(8) Se una riparazione o una consegna sostitutiva non è possibile o viene rifiutata o non avviene o non funziona per altri motivi di cui ANDERMATT è responsabile entro un periodo di tempo ragionevole specificato dal cliente, quest'ultimo può - senza pregiudicare gli altri diritti di garanzia - recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto a sua discrezione.

(9) ANDERMATT si farà carico dei costi derivanti dalla riparazione o dalla consegna sostitutiva - nella misura in cui il reclamo risulti giustificato - dei costi dei beni sostitutivi, compresi i costi di spedizione. In caso di difetti materiali dei beni consegnati, ANDERMATT avrà inizialmente l'obbligo e il diritto di riparare o sostituire i beni a sua discrezione entro un periodo di tempo ragionevole.

(10) Die Gewährleistung steht unter dem Vorbehalt der sachgemässen Lagerung, Kühlung und ordentlichen Verwendung der Ware, wie im jeweiligen Produkteblatt beschrieben.

(11) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung von ANDERMATT die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

(12) Beruht ein Mangel auf Verschulden von ANDERMATT, kann der Kunde unter den in § 9 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

(13) Unbeschadet der vorstehenden Absätze verjähren sämtliche Mängelansprüche an technischen Geräten zwei Jahre ab Lieferung.

(14) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

§ 8 - Diritti di proprietà

(1) ANDERMATT garantisce, ai sensi del presente § 8, che la merce è esente da diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, diritti sui marchi, nomi di marchi, divulgazioni di invenzioni, di seguito denominati "Diritti di Proprietà Intellettuale") di terzi presso la sede di ANDERMATT. Se le parti hanno concordato che i prodotti devono essere utilizzati in un determinato paese, ANDERMATT garantisce solo che la consegna è esente da diritti di proprietà intellettuale di terzi in tale paese di destinazione. Ciascuna parte contraente informerà immediatamente per iscritto l'altra parte contraente nel caso in cui vengano avanzate rivendicazioni nei suoi confronti a causa della violazione di diritti di proprietà intellettuale.

(2) Nel caso in cui i prodotti violino un diritto di proprietà intellettuale di terzi, ANDERMATT, a sua scelta e a sue spese, modificherà o sostituirà i prodotti in modo tale che non vengano più violati i diritti di terzi, ma i prodotti continuino a svolgere le funzioni concordate contrattualmente, oppure procurerà il diritto di utilizzo al cliente stipulando un contratto di licenza. Se non riesce a farlo entro un periodo di tempo ragionevole, il cliente avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo concordato di un importo ragionevole.

(3) I reclami del cliente saranno esclusi nella misura in cui la violazione dei diritti di proprietà sia causata da specifiche particolari del cliente, da un'applicazione non prevedibile da ANDERMATT o dal fatto che i beni siano stati modificati dal cliente o utilizzati insieme a un prodotto non fornito da ANDERMATT.

(4) In caso di violazione dei diritti da parte di prodotti di altri produttori forniti da ANDERMATT, ANDERMATT potrà, a sua discrezione, far valere i propri diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte per conto del cliente o cedere tali diritti al cliente. In tali casi, i diritti nei confronti di ANDERMATT sussisteranno ai sensi del presente § 8 solo se l'applicazione legale dei suddetti diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa di insolvenza.

(5) I prodotti possono essere rivenduti solo nella loro confezione originale. La merce può essere rivenduta all'estero solo con il consenso esplicito di ANDERMATT.

(6) Caricando materiale d'immagine (foto, disegni, immagini, loghi, video, ecc.) sul sito web di ANDERMATT, il cliente conferma di possedere il diritto d'autore sul materiale d'immagine corrispondente e concede ad ANDERMATT il diritto di utilizzare il materiale d'immagine caricato. ANDERMATT e le sue società affiliate possono utilizzare il materiale fotografico a fini commerciali in tutti i media (stampa, online, per brochure, pubblicità, negozio online, ecc.) senza alcuna restrizione in termini di luogo, tempo o diffusione.

(7) Eventuali rivendicazioni del cliente derivanti da violazioni di diritti di proprietà sono soggette alle restrizioni di cui al § 9 delle presenti CGV.

§ 9 - Responsabilità

(1) Tutti i casi di mancata o cattiva esecuzione, le violazioni del contratto e le relative conseguenze legali, nonché tutti i reclami del cliente, a prescindere dai fondamenti giuridici su cui si fondano, sono regolati in via definitiva dalle presenti CGV, fatte salve le leggi obbligatorie.

(2) In nessun caso il cliente potrà richiedere un risarcimento per danni che non si sono verificati alla merce stessa, come ad esempio perdita di produzione, perdita di utilizzo, perdita di ordini, perdita di profitto e altri danni diretti o indiretti. La responsabilità è in ogni caso limitata al valore della fattura della consegna o del servizio. Si esclude espressamente la responsabilità per danni indiretti e consequenziali di qualsiasi tipo.

(3) Nella misura in cui ANDERMATT agisce in qualità di consulente e tali informazioni o consigli non rientrano nell'ambito dei servizi contrattualmente concordati e dovuti da ANDERMATT, essi saranno forniti gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(4) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicheranno nella stessa misura a favore degli organi esecutivi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli altri agenti vicari di ANDERMATT.        

§ 10 - Riserva di proprietà

(1) I beni consegnati da ANDERMATT al cliente rimarranno di proprietà di ANDERMATT fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. I beni e gli articoli che li sostituiscono in conformità alla presente clausola e che sono coperti da riserva di proprietà sono di seguito denominati "beni soggetti a riserva di proprietà".

(2) Il cliente è autorizzato a rivendere i beni soggetti a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale nella loro confezione originale. Il cliente cede ad ANDERMATT tutti i diritti nei confronti dell'acquirente nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà venga rivenduta. ANDERMATT accetta questa cessione. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri articoli senza che sia stato concordato un prezzo individuale per la merce soggetta a riserva di proprietà, il cliente cede ad ANDERMATT la parte della richiesta di prezzo totale che corrisponde al prezzo della merce soggetta a riserva di proprietà fatturato da ANDERMATT.

(3) L'affermazione della riserva di proprietà e il sequestro della merce sottoposta a riserva da parte di ANDERMATT non saranno considerati un annullamento del contratto.

(4) Il cliente è tenuto a collaborare in tutte le misure necessarie a proteggere la proprietà di ANDERMATT, in particolare, alla conclusione del contratto, il cliente autorizza ANDERMATT a inserire o registrare la riserva di proprietà in registri pubblici, libri o simili in conformità alle leggi nazionali pertinenti a spese del cliente e ad adempiere a tutte le formalità a tale riguardo.

§ 11 - Disposizioni finali

(1) Il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal rapporto commerciale tra ANDERMATT e il cliente sarà, a discrezione di ANDERMATT, la sede di ANDERMATT o la sede del cliente. La sede legale di ANDERMATT (Grossdietwil / LU, Svizzera) sarà il foro competente esclusivo per le azioni legali contro ANDERMATT. La sede legale di ANDERMATT è anche il luogo concordato per il recupero crediti per i clienti con sede legale all'estero (domicilio speciale ai sensi dell'art. 50 comma 2 SchKG). Le disposizioni di legge obbligatorie sui luoghi esclusivi di giurisdizione non saranno influenzate da questa disposizione.

(2) Il rapporto tra ANDERMATT e il cliente sarà disciplinato esclusivamente dalle leggi della Confederazione Svizzera , con esclusione del diritto internazionale privato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG) non sarà applicabile.

(3) Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti CGV dovessero risultare totalmente o parzialmente invalide, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.

 

Versione 01/2023